IL NOSTRO STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Il Piemonte Club Veteran Car (siglabile PCVC) riunisce gli amatori di automobili, motociclette,mezzi militari e biciclette a motore d'epoca e/o di interesse storico.

Art. 2 - Sede

Il PCVC fissa la propria sede in Torino e relativa area metropolitana su indicazione del consiglio direttivo

Art. 3 - Oggetto

Il PCVC è apolitico e le sue fibalità non sono dirette a scopi di lucro; favorisce il rinvenimento,l'acquisto, la conservazione, il restauro delle automobili, motociclette e biciclette a motore, mezi militari, d'epoca e/o di interesse storico. Il PCVC favorirà in ogni modo l'incontro dei soci e organizzerà manifestazioni, raduni, gite sociali ed esposizioni per consentire il diffondersi del collezionismo di reperti di valore storico e culturale.

Art. 4 - Durata

La durata del PCVC è illimitata ed il suo scioglimento seguirà quanto stabilito nel presente statuto.

Art. 5 - Soci

I soci si dividono in tre categorie : onorari, ordinari e aderenti.Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, su apposito modulo fornito dal PCVC, che avrà poteri di accettazione della stessa. I soci hanno diritto all’assistenza dei dirigenti del sodalizio ed a partecipare ad ogni manifestazione indetta dal club nel rispetto delle modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La effettività della qualifica di socio si assume dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione e regolare versamento della quota associativa dallo stesso annualmente fissata. E’ fatta espressa esclusione della possibilità di temporaneità di partecipazione alla vita associativa; è fatto diritto ad ogni socio, che sia stato ammesso, di rinnovare annualmente l’associazione con versamento della quota associativa. Tutti i soci beneficiano degli stessi diritti, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto, se maggiori di età, per l’approvazione dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione ed in ogni assemblea degli associati che venga indetta. La qualifica di socio si perde per volontarie dimissioni da comunicare con lettera entro il 31/12 dell’ultimo anno di associazione; per radiazione da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo per quei soci che causino in ogni modo ed in ogni forma, con qualsivoglia atto o comportamento danno al PCVC, agli organi del PCVC o che non rispettino le norme previste dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduti i soci che entro il 28/02 di ogni anno non provvedano a versare l’annuale quota sociale, previa messa in mora degli stessi tramite comunicazione postale anche semplice od affissione di apposito avviso di mora nei locali ove opera abitualmente il PCVC o con altro idoneo mezzo deciso dal Consiglio Direttivo.

Art.6 – Delegazioni (Articolo non più valido)

I soci residenti nel territorio della Regione Piemonte, che siano in numero non inferiore a venti, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, possono costituirsi in delegazione regionale del PCVC con le modalità e secondo quanto disposto da apposito Regolamento

Art.7 – Organi del Club

Gli organi del PCVC sono :
1) L’assemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Vice Presidente
5) Il Collegio dei probiviri
6) I Commissari tecnici per le autovetture, per le motociclette e per i mezzi militari.
7) I Revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e sempre con opera prestata a titolo gratuito.

Art.8 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci onorari, ordinari ed aderenti in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Ad ogni socio spetterà un solo voto ex art.2532 C.C. 2° comma, il diritto di voto è personale ed inalienabile, non è mai ammesso il voto per delega. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria oppure in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo o su istanza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto. La convocazione avviene mediante avviso spedito, anche con lettera semplice, ai soci aventi diritto, oppure mediante affissione di apposito avviso nei locali ove opera il PCVC, per almeno cinque giorni antecedenti alla data dell’Assemblea. Nella convocazione deve essere indicato :
- l’ordine del giorno
- la data e l’ora dell’assemblea sia in prima che in seconda convocazione
- la specifica se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria
In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del PCVC almeno una volta all’anno ed entro il mese di aprile di ogni anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale del PCVC. L’Assemblea è organo sovrano del PCVC ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare delibera in sessione ordinaria per quanto di seguito :
- approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- nomina il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti.
- Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci aventi diritto.
- Delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.
L’Assemblea è regolarmente costituita, in seduta sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un giorno. Le deliberazioni dell’Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria vengono prese a maggioranza semplice degli intervenuti. L’Assemblea delibera esclusivamente in seduta straordinaria in merito allo scioglimento del PCVC nonché in merito alle modifiche dello Statuto. In questi casi la convocazione avverrà su istanza del Consiglio Direttivo o istanza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto da indirizzare al Presidente del PCVC che convocherà l’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e sempre secondo le modalità sopra specificate. L’Assemblea regolarmente convocata sarà idonea a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti; per la validità della deliberazione di scioglimento o modifica dello Statuto del PCVC occorrerà il voto favorevole di due terzi più uno degli intervenuti. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del PCVC od in sua assenza dal Vice Presidente, nomina tra i soci intervenuti un segretario per la redazione del verbale. Le modalità di voto saranno quelle previste dall’apposito regolamento. E’ fatto obbligo al Presidente ed al Consiglio Direttivo di dare pubblicità e comunicazione ai soci delle deliberazioni prese dall’Assemblea mediante idonea forma, è consentita, quale forma minima per la comunicazione delle deliberazioni, l’affissione del verbale dell’Assemblea nei locali ove opera il PCVC per almeno 30 giorni seguenti l’Assemblea.

Art.9 – Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente del PCVC ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea dei soci. Verrà eletto a Vice Presidente il candidato a membro del Consiglio Direttivo che riporterà il maggior numero di voti ed in caso di parità in base all’anzianità di associazione al PCVC. Il Presidente ed il Vice Presidente sono anche membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente del PCVC assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del PCVC è il legale rappresentante del Club ed in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente. Il Presidente del PCVC, sentito il Consiglio Direttivo, può occasionalmente delegare parte delle proprie attribuzioni a terzi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri più il Presidente del PCVC che sarà anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Tutti i membri del Consiglio Direttivo compreso il Presidente del PCVC sono eletti dall’Assemblea dei soci. Il Presidente del PCVC ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limite di volte. I soci che intendano presentarsi candidati alla nomina di Presidente del PCVC e di membro del Consiglio Direttivo devono presentare apposita domanda scritta a mezzo raccomandata A/R alla Sede del PCVC almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo annovera al suo interno il Presidente del PCVC ed il Vice Presidente secondo quanto all’art.9 del presente statuto. Inoltre elegge tra i propri componenti il tesoriere e tra i soci il segretario che, se non è anche membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nelle delibere prese dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità alcuna almeno una volta al mese nei locali ove opera il PCVC dal Presidente del PCVC ed ogni volta che si presenti la necessità di deliberare con urgenza. Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su quanto di seguito indicato :
- predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni del PCVC ed in generale regolanti l’operatività della vita associativa del PCVC;
- nomina le Commissioni istituite per l’organizzazione delle manifestazioni o per qualunque altra incombenza utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’astensione dell’attività del PCVC nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
- formula le proposte da iscrivere all’ordine del giorno e da sottoporre alla trattazione dell’assemblea dei soci;
- predispone i conti preventivi e rendiconti consuntivi con le relazioni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- fissa l’ammontare delle quote di iscrizione, anche annuale, al PCVC ed i criteri di riscossione delle stesse;
- può dichiarare decaduti i soci morosi nel rispetto dell’art.5 del presente statuto.
Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali e dei servizi riservati ai soci, si provvede con appositi regolamenti.

Art.11 – Il Collegio dei Probiviri

L’istituzione del Collegio dei Probiviri è prerogativa del Consiglio Direttivo che lo elegge nella consistenza di tre membri anche non soci. La competenza a decidere eventuali controversie tra i soci è devoluta al Collegio dei Probiviri. Le Decisioni dei Probiviri saranno trasmesse al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso ed avranno valore vincolante.

Art.12 – I Commissari Tecnici

I Commissari Tecnici vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i soci ed avranno competenza per le autovetture, per le motociclette e per i mezzi militari. I Commissari Tecnici partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di voto nelle delibere se non rivestano anche la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo.

Art.13 – I Revisori dei Conti

Il controllo dell’amministrazione e della gestione del PCVC è affidato ad un collegio composto da tre Revisori dei Conti nominati anche fra non soci dall’Assemblea dei soci. Essi durano in carica cinque anni. Il collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta l’anno per predisporre la relazione al rendiconto annuale del PCVC predisposto dal Consiglio Direttivo che provvederà a consegnarne copia ai Revisori medesimi entro il mese di febbraio di ciascun anno. Il collegio dei Revisori dei Conti delibera al suo interno senza formalità alcune di convocazione e decisione. Esercitano il loro incarico secondo le norme previste dal Codice Civile per i sindaci delle società commerciali. In caso di scioglimento del PCVC i Revisori in carica esercitano la loro opera anche sulle operazioni di scioglimento e decadono automaticamente con il termine delle operazioni di scioglimento del PCVC.

Art.14 – Quote sociali, patrimonio ed utili.

Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare della quota sociale di iscrizione al PCVC; le quote sociali versate dai soci sono personali ed intrasmissibili se non a causa di morte e non sono in alcun modo rivalutabili. Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti al Club dall’esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini del Club in base ai predisposti conti preventivi. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito e/o postali scelti dal Consiglio Direttivo. Tutti i conti correnti bancari o postali devono essere intestati al PCVC. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente del PCVC o da chi ne fa le veci o ne è delegato, ivi compreso il Segretario. Il patrimonio del PCVC è costituito da tutti i fondi liquidi depositati nei conti di cui sopra e da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del PCVC medesimo. In caso di scioglimento del PCVC per qualunque causa il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altra associazione od ente con finalità analoghe al PCVC od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 Legge 23/12/1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento. L’attività del PCVC è senza scopo di lucro e quindi ordinariamente non genera utili; in ogni caso per i medesimi così come per gli avanzi di gestione è fatto espresso divieto di distribuzione anche indiretta. E’ fatto altresì espresso divieto di distribuzione anche in forma indiretta di fondi, riserve o capitale e patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo imposizioni normative differenti. Per i criteri di indiretta distribuzione di utili, riserve, fondi ed avanzi di gestione si fa riferimento all’art.10 comma 6 lett.a-b-c-d-e DLGS 460/97 sezione II.

Art.15 – Esercizio sociale e Rendiconto

L’esercizio finanziario del PCVC comincia il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Per la gestione sociale è compilato dal Consiglio Direttivo apposito conto di previsione con cadenza annuale corrispondente alla durata dell’esercizio finanziario. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel conto preventivo. Per le spese impreviste è stanziato apposito fondo di riserva. Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell’esercizio e nel conto ne esistano altri che offrano disponibilità, è in facoltà del Consiglio Direttivo di eseguire lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all’altro del conto. Lo stesso Consiglio Direttivo delibera gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste. Il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione del Club ed a disposizione dei soci non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei soci chiamata a deliberarne l’approvazione.



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